Art. 6 — Copertura finanziaria
Per l'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006. 1 Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89
1Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
