Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:

  • a)nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
  • b)limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443~art2 · fonte del testo