Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
- a)nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
- b)limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
