I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia. La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
