I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia. La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443~art5 · fonte del testo