Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 79 — Esercizio delle deleghe legislative

Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art79 · fonte su Normattiva