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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonche' sulla benzina agevolata per i turisti stranieri, sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1) e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno;
  • b)l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
  • c)per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei riguardi sia la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento e saranno limitati ad un importo pari a quello della variazione di minore entita'. I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Testo in vigore dal 25 marzo 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-03-25;73~art1 · fonte del testo