Art. 1
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Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze; sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento ed il riordinamento del tributo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente, nonche' a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative, in un nuovo testo unico.
Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
