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Le nuove norme tributarie sulle concessioni governative dovranno prevedere:

  • 1)il riordinamento delle tasse di concessione governativa con la introduzione nella tabella, allegato A, annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuovo voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attivita', non ancora contemplati nell'anzidetta tabella;
  • 2)la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non piu' richiesti dal vigente ordinamento e di quelle di limitato rendimento tributario;
  • 3)la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi, che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica, o alla finalita' sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, meritano di essere fiscalmente agevolati;
  • 4)una diversa articolazione della tabella, in modo da meglio adeguare la incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attivita' produttive, alle dimensioni delle imprese ed, ove occorra, alle loro strutture tenendo conto della opportunita' di agevolare i soggetti non aventi scopi di speculazione privata e che perseguano finalita' sociali e mutualistiche;
  • 5)l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli, atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta;
  • 6)l'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-14;824~art2 · fonte del testo