Art. 9 — Invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessita' della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonche', per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
