Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 2 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;181~art14 · fonte su Normattiva