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In relazione ad urgenti necessita' per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge puo' essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere. Con decorrenza dalla data del predetto decreto il personale addetto al servizio di assistenza al volo e' considerato, ad ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se piu' favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non puo' essere destinato ad un diverso servizio. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, saranno adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

Testo in vigore dal 16 giugno 1980 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242~art5 · fonte su Normattiva