Art. 13 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 993) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Testo vigente dal 27 marzo 2012
