Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 12 — Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti

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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art12 · fonte su Normattiva