Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la irripetibilità dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per poter beneficiare del condono dalla legge stessa concesso - tiene conto della situazione in atto alla quale si lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto dare-avere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria in forza dell'accertamento da questa effettuato. Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge, tra cui il pagamento tempestivo dei tributi accertati come evasi; verrebbero, invero, frustrate le finalità perseguite con esso dallo Stato se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo. L'irripetibilità di quanto versato per fruire del beneficio non assume quindi figura e carattere di imposizione fiscale autonoma, per cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. sull'assunto che attraverso l'assolutezza del divieto della ripetibilità verrebbe ad essere imposta una prestazione patrimoniale non giustificata e non giustificabile, qualora venissero a mancare i presupposti atti a legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato.

    Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 6 Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art6 · fonte su Normattiva