Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 6 — Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art6 · fonte su Normattiva