Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 7 — Amnistia per reati in materia tributaria
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
- 1)per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
- 2)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- 3)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
- 4)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda - salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione - previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie con l'esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa';
- 5)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari. L'applicazione dell'amnistia non e' esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
