Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • 1)per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
  • 2)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi - limitatamente ai sali -, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
  • 3)per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi. L'amnistia e' estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 175/1971

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1971

    Posto che la facoltà di rinuncia all'amnistia, non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione e che l'esercizio della facoltà stessa rende inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilità della sanzione penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio, deve affermarsi che nell'esercizio del diritto di difesa è inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. Poiché, d'altronde, l'amnistia non elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a dati reati con riferimento al tempo in cui sono stati commessi, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia l'estinzione del reato, viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento la quale, appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a deliberare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e della reputazione. Di conseguenza va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, Cod. pen., nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono, con le conseguenze suddette, la rinunciabilità dell'amnistia. Cfr.: sent. n. 171/63, 52/68.

    Art. 151 c.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 592 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art2 · fonte su Normattiva