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Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per i reati di cui all'articolo I, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-10-24;1083~art5 · fonte del testo