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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente articolo 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-24;1083~art6 · fonte del testo