Il decreto di amnistia e indulto, al cui processo formativo l'art. 79 Cost. precipuamente attiene, concerne essenzialmente (arg. ex comma secondo stesso articolo) la scelta dei reati da beneficiare, mentre la disciplina degli effetti che, in conseguenza della sua emanazione, si producono in ordine a tali reati è, di regola, prevista da norme ordinarie, e con norme di pari grado ben può essere mutata. Legittimamente, pertanto, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 prevede, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, la revoca o riduzione della già disposta sospensione della patente di guida, modificando, in materia, la disciplina che in sua mancanza si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 cod. pen., non esistendo alcun vincolo, costituzionalmente determinato, a provvedere attraverso il procedimento di cui all'art. 79 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 79 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 sotto il profilo che la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida - in quanto sanzione penale - non avrebbe potuto essere disposta da legge ordinaria ma solo dal decreto emanato dal Capo dello Stato di concessione del beneficio.)
Art. 163 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 167 c.p. · Art. 3 cost.