Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La sentenza con la quale il giudice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'azione civile, puo' essere impugnata mediante ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale. In ogni caso, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio, provvede ai sensi dell'articolo 541 del codice di procedura penale. Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, perde efficacia se non viene proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza non piu' soggetta ad impugnazione. Il giudice civile con la decisione del merito puo' revocare il provvedimento indicato nel comma precedente.

Testo vigente dal 4 agosto 1978

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 70/1989

    Questione infondata
    23 febbraio 1989

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 68/1983, O. n. 248/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia

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  • Ordinanza n. 248/1984

    Questione infondata
    5 novembre 1984

    È manifestamente inammissibile, per quanto attiene al profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede, all'infuori dell'amnistia, altre cause di estinzione del reato (nella specie "morte del reo") non ostative al potere di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza concernenti gli interessi civili, giacché il giudice a quo adduce (in riferimento all'art. 3 Cost.) argomenti che insistono sulla disparità di trattamento fra l'amnistia e la morte del reo, senza concretamente motivare con riguardo al diritto di difesa. Con la stessa ordinanza, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa (sent. n. 68/1983, che a sua volta fa richiamo a sent. n. 202/1971) la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti della medesima suindicata norma dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 Cost..

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 152 c.p. · Art. 12 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia

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  • Sentenza n. 68/1983

    Questione infondata
    19 marzo 1983

    La differente regolamentazione giuridica della amnistia rispetto alla prescrizione del reato non rende irragionevole che l'art. 12 L. 3 agosto 1978, n. 405, demandi al giudice dell'impugnazione penale solo per la prima causa estintiva e non anche per la seconda il potere-dovere di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. - Cfr. S. n. 22/67, 1/70, 157/71, 202/71, 29/72, 186/80.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-08-03;405~art12 · fonte su Normattiva