Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia
Art. 8 — Indulto per le pene accessorie
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato l'indulto.
Testo vigente dal 4 agosto 1978
