Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 9 — Indulto per le pene accessorie
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Testo vigente dal 19 dicembre 1981
