Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 7 — Indulto per le pene accessorie
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali e' applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 22 maggio 1970
