Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 4 — Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:
- a)ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;
- b)a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;
- c)fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di eta' inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
- 1)delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreche' le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;
- 2)dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;
- 3)dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;
- 4)delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.
Testo vigente dal 19 dicembre 1981
