Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743~art7 · fonte su Normattiva