Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

  • a)per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari); 270 (associazioni sovversive); 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico); 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica); 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione); 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 286 (guerra civile); 289-bis, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 306 (banda armata); 314 (peculato); 315 (malversazione a danno di privati); 317 (concussione); 319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da piu' persone riunite; 420 (attentato ad impianti di pubblica utilita); 422 (strage); 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio); 430 (disastro ferroviario); 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti); 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni); 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 438 (epidemia); 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari); 575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale; 628, ultimo comma (rapina aggravata); 629, secondo comma (estorsione aggravata); 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);
  • b)per i delitti previsti dai seguenti articoli: 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista; 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;
  • c)per i reati finanziari;
  • d)per i delitti concernenti le armi di guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;
  • e)per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato piu' grave e per uno degli altri reati; se e' esclusa solo la pena per il reato piu' grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o piu' reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato piu' grave, l'indulto si applica solo a questo ultimo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743~art8 · fonte su Normattiva