Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocate di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743~art10 · fonte su Normattiva