Art. 11 — Revoca dell'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Testo vigente dal 15 dicembre 1986
