Art. 4 — Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilita)
All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".
Testo vigente dal 8 luglio 2002
