Art. 14 — Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura
Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il consiglio dei dipartimenti;";
- b)all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
- c)all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
- d)all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) il consiglio scientifico;";
- e)all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti";
- f)all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
- g)all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 8 luglio 2002
