Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 14 — Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura

Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il consiglio dei dipartimenti;";
  • b)all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
  • c)all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
  • d)all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) il consiglio scientifico;";
  • e)all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti";
  • f)all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
  • g)all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 8 luglio 2002

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 130/2020

    Parametro
    26 giugno 2020

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 24…

    Art. 9 codice dei beni culturali · Art. 117 codice dei beni culturali · Art. 134 codice dei beni culturali · Art. 136 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137~art14 · fonte su Normattiva