Art. 6 — Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Testo in vigore dal 8 luglio 2002 al 29 luglio 2004
