Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 7 — Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico

Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Testo vigente dal 8 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137~art7 · fonte su Normattiva