Art. 8 — Fondo di perequazione
Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e previdenziale. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.
Testo vigente dal 8 luglio 2002
