Art. 9 — Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Testo in vigore dal 8 luglio 2002 al 29 dicembre 2002
