Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 8 — Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto e' disposto nell'articolo 9, n. 2.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art8 · fonte del testo