Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 9 — Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia, e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

  • 1)che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca;
  • 2)che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art9 · fonte del testo