Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto
Art. 8 — Termine di efficacia dei benefici
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.
Testo vigente dal 24 gennaio 1963
