Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2~art7 · fonte su Normattiva