Art. 10 — Revoca dell'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Testo vigente dal 22 maggio 1970
