Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:

  • a)dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
  • b)da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b). Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art12 · fonte su Normattiva