All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;
  • b)al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art38 · fonte su Normattiva