Art. 48 — Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attivita' svolta». Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;». All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonche' l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
- a)le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate;
- b)le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilita';
- c)gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»;
- c)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
- d)al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;
- e)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attivita' di intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4». All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
- c)al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
- d)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;
- e)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;
- f)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione». All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e' effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli atti». All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,». Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Testo vigente dal 9 novembre 2010
