((I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari)) non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art16 · fonte su Normattiva