Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare
Art. 16 — Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
((I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari)) non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
Testo vigente dal 26 agosto 2026
