Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare
Art. 23 — Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)»;
- c)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio»;
- d)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».
Testo vigente dal 20 giugno 2022
