Art. 32

[1](Art. 11 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

[2]((Con decreto dei Ministro per le finanze sara' provveduto all'assegnazione di una indennita' annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti. Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennita' spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione. Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art32 · fonte su Normattiva