Art. 41 — Disposizioni finali
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilita' non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Testo vigente dal 20 giugno 2022
