Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art42 · fonte su Normattiva