Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Art. 21Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-21;75~art21 · fonte su Normattiva