Art. 21 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 14 maggio 2026
