Dopo il comma 4 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente: " 4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria".
Testo vigente dal 18 dicembre 1991
