Art. 8 (Approvazione) — Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
[1]Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 7, le parole: «articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- b)all'articolo 7, comma 3, le parole: «o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- c)all'articolo 10, comma 1, le parole: «articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- d)all'articolo 14:
- 1)al comma 1: 1.1. alla lettera e), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; 1.2. alla lettera f), le parole: «articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; 1.3. alla lettera g), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «e 276 del medesimo testo unico»;
- e)all'articolo 20:
- 1)al comma 4, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico»;
- 2)al comma 5, le parole: «articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- f)all'articolo 27:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44»;
- 2)ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 7, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 4)al comma 8, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- 5)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.»;
- 6)al comma 10 le parole: «all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- 7)dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.»
- g)all'articolo 28
- 1)ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 8, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 9, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- h)all'articolo 30:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole: «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
- 2)al comma 1: 2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; 2.2) al sesto periodo, le parole: «articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»;
- 3)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.»;
- 4)al comma 2, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 5)al comma 3, le parole: «articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 6)al comma 4, le parole: «articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 7)al comma 6, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 8)al comma 9, le parole: «articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 9)al comma 10: 9.1) le parole: «articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; 9.2) dopo le parole: «rimborsato.» e' aggiunto il seguente periodo: «Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.»;
- 10)al comma 11: 10.1) al primo periodo, le parole: «articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; 10.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- i)all'articolo 31:
- 1)al comma 2, le parole: «articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 2)al comma 3, primo periodo, le parole: «all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo e terzo periodo le parole: «all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 3)al comma 5: 3.1) al primo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; 3.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»; 3.3) al terzo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 4)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.»;
- 5)al comma 8, le parole: «articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 6)al comma 9, le parole: «articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 7)al comma 11: 7.1) al primo periodo, le parole: «articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; le parole: «articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico»; 7.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; 7.3) al quarto periodo, le parole: «articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 8)ai commi 12 e 13, le parole: «articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 9)al comma 14, le parole: «articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 10)al comma 15, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- l)all'articolo 32:
- 1)al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 2)al comma 2, le parole: «articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 3)al comma 3, le parole: «articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 4)ai commi 4 e 5, le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 5)al comma 6, le parole: «articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 6)al comma 7, le parole: «articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 7)al comma 8, le parole: «articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico»;
- m)dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: «Articolo 32-bis - Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto 1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace. Articolo 32-ter - Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153) 1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1. 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.»;
- n)all'articolo 33:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
- 2)al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 3)al comma 4, le parole: «articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- 4)al comma 5, le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico»;
- 5)al comma 6, le parole: «articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117»;
- 6)al comma 7, le parole: «articolo 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
- 7)dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4. 7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.»;
- o)all'articolo 34:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
- 2)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico. 1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.»;
- 3)al comma 4, le parole: «agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto »;
- 4)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.»;
- p)all'articolo 35:
- 1)al comma 1, le parole: «articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 2, le parole: «articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- q)dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: «Articolo 35-bis - Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194) 1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- r)all'articolo 36:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
- 2)al comma 2, le parole: «articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 4, le parole: «articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 4)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.»;
- 5)al comma 5, primo e quarto periodo, le parole: «articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 6)al comma 6, primo periodo, le parole: «articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- 7)al comma 7, le parole: «articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 8)al comma 8, primo periodo, le parole: «articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
- 9)al comma 9, secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 10)al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 11)al comma 11, le parole: «articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 12)al comma 12, le parole: «articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico»; (( 13))) al comma 14, le parole: «articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; (( 14))) al comma 15, le parole: «articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»; (( 15))) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.»;
- s)all'articolo 37:
- 1)al comma 3, terzo periodo, «articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 2)al comma 5, le parole: «articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 7, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- 4)al comma 10, terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al quarto periodo, «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- t)all'articolo 38:
- 1)al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 9, le parole: «articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico»;
- u)dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: «Articolo 38-bis - Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo 1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
- a)all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
- b)all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1. Articolo 38-ter - Violazione del divieto di compensazione (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;
- v)all'articolo 41,
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole "1986" sono inserite le seguenti "; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";
- 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.»;
- z)dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: «Articolo 41-bis - Irregolarita' dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. 2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa e' ridotto di un terzo. Articolo 41-ter - Ritardati od omessi versamenti (articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' sanzionato ai sensi dell'articolo 38.»;
- aa)all'articolo 42, comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole: «articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- bb)all'articolo 43:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1986» sono inserite le seguenti: «; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
- 2)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.»;
- cc)dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: «Articolo 43-bis - Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile (articolo 35, comma 22.1, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.»;
- dd)dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti: «Articolo 44-bis - Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa 1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e quella di cui al primo comma dello stesso articolo. 3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi. Articolo 44-ter - Decadenza benefici cartolarizzazione 1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.»;
- ee)all'articolo 45:
- 1)al comma 1, le parole: «articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 2, le parole: «articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- ff)all'articolo 48, comma 2, le parole: «articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- gg)dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: «Articolo 48-bis - Irregolarita' dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 e' effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotta a un terzo. Articolo 48-ter - Violazione relative alle donazioni anteriori (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
- hh)all'articolo 49, comma 1, le parole: «articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025»;
- ii)dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: «Articolo 50-bis - Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni 1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.»;
- ll)dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente: «Articolo 52-bis - Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche 1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La sanzione di cui al primo periodo e' ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»;
- mm)dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: «Articolo 54-bis - Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attivita' finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, comma 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica una sanzione pari all'importo non versato.»;
- nn)all'articolo 59, comma 1, lettera g), le parole: «articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
- oo)all'articolo 61:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1938» sono inserite le seguenti: «; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
- 2)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori. 1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.»;
- pp)dopo l'articolo 62, e' inserito il seguente: «Articolo 62-bis - Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica (articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.»;
- qq)alla parte I, titolo V:
- 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole «canone rai» sono inserite le seguenti: «; tasse sulle concessioni governative»;
- 2)dopo il capo III, e' inserito il seguente: «Capo III-bis - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative Articolo 62-ter - Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641) 1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37. Articolo 62-quater - Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641) 1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.»;
- rr)all'articolo 63,
- 1)comma 1: 1.1) alla lettera c), le parole: «articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; 1.2) alla lettera e), le parole: «articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; 1.3) alla lettera f), le parole «articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 2, le parole: «articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- ss)all'articolo 66, comma 1, le parole: «al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- tt)all'articolo 67:
- 1)al comma 1, le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- uu)all'articolo 69:
- 1)al comma 1: 1.1) alla lettera a), primo e secondo periodo, le parole: «articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; al sesto periodo, le parole: «articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico» e le parole: «articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 283 e seguenti del citato testo unico»; 1.2) alla lettera b), le parole: «articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 2)al comma 4, le parole: «articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 5, le parole: «articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 34 e 35 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 80 e 81 del medesimo testo unico»;
- vv)alla parte I, titolo VI, dopo il capo IV, sono inseriti i seguenti: «Capo IV-bis - Violazioni relative a comunicazioni Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi Articolo 69-bis - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato 1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. Articolo 69-ter - Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento. Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Articolo 69-quater - Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1. Articolo 69-quinquies - Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilita' dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) 1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Articolo 69-sexies - Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati 1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione Articolo 69-septies - Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico. Articolo 69-octies - Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36. Articolo 69-novies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. Articolo 69-decies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. Articolo 69-undecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35. Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni Articolo 69-duodecies - Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413) 1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. Articolo 69-terdecies - Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165. Articolo 69-quaterdecies - Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175) 1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis. 2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. Articolo 69-quinquiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale (articolo 9-bis, comma 16, primo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1. Articolo 69-sexiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi (articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' punita con la sanzione di cui all'articolo 36. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Articolo 69-septiesdecies - Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95) 1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2. 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorita' statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America. Articolo 69-octiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32) 1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della meta'. 2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della meta'. 3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000. Articolo 69-noviesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme (articolo 12, decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100) 1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della meta'. 2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della meta'. ((Capo IV-ter)) - Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa Articolo 69-vicies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 e' ridotto alla meta' per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Articolo 69-viciessemel - Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Articolo 69-viciesbis - Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128) 1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo e' ridotto alla meta' e, comunque, non puo' essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione e', in ogni caso, sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. Articolo 69-viciester - Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla meta'. Articolo 69-viciesquater - Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni 1. L'ammontare delle sanzioni:
- a)e' ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- b)e' ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- c)e' ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Articolo 69-viciesquinquies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati 1. L'ammontare delle sanzioni e' ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute. Articolo 69-viciessexies - Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione 1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 353 del citato testo unico. Articolo 69-viciessepties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) 1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Articolo 69-viciesocties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) 1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Articolo 69-viciesnovies - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico. Articolo 69-tricies - Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione. Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa Articolo 69-triciessemel - Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attivita' in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Articolo 69-triciesbis - Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale 1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 e' aumentato della meta' e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;
- zz)all'articolo 82, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
[2]aaa) all'articolo 83, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
[3]bbb) all'articolo 100:
- 1)al comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e la parola: «medesimo» e' sostituita dalle seguenti: «28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;
- 2)al comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
- 3)al comma 3, le parole: «agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
[4]ccc) all'articolo 101, comma 1:
- 1)dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti: «aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- aa-ter)articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;
- 2)dopo la lettera bb) e' inserita la seguente: «bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, ((n. 128));». All'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173». All'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173». All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
- a)al comma 3-ter, settimo periodo, sono soppresse le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
- b)al comma 5, sono soppresse le parole: «e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».
Testo vigente dal 17 settembre 2026
